«Il nuovo disegno di Legge è stato uno ‘stop’ al progresso e ha trovato terreno fertile, ovvero una dimensione culturale francamente arretrata»: è così che Elena Biaggioni, avvocatessa e componente della rete delle avvocate D.i.Re (Donne in rete contro la violenza), ha commentato la recente proposta di modifica normativa all’articolo 609-bis per riformulare il reato di violenza sessuale. La necessità di tale riformulazione nasce dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Istanbul del 2011 che all’art. 36 specifica che “il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona”, che ha spinto il Parlamento a modificare la legge 66/1996 sulla violenza sessuale.
L’emendamento è stato presentato il 27 gennaio 2026 dalla presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, e ha ottenuto 12 voti a favore e 10 contrari. La proposta modifica il testo approvato all’unanimità alla Camera il 19 novembre 2025, che collegava la violenza sessuale all’assenza di un “consenso libero e attuale” in linea con la Convenzione, introducendo il principio di “volontà contraria”. Il testo dovrà tornare all’esame in Aula a partire dal 10 febbraio ma la proposta approvata ha già aperto un dibattito sul diritto all’autodeterminazione e sul rischio di vittimizzazione secondaria.
Come spiega l’avvocatessa a Zeta: «Ci sono due modelli: uno basato sul consenso (se è sì è sì) e l’altro basato sul dissenso (se no è no). La maggior parte dei Paesi si è orientata verso il modello consensualistico, quindi il sì e sì. È una dimensione culturale più aderente alla realtà attuale, più aderente ai principi di libertà e autodeterminazione in ambito sessuale odierni. Quando si dice di sì, la volontà è in questo caso della donna.»
Sul perché preferire il consenso al dissenso la Biaggioni non ha dubbi: «perché è più tutelante, se si dice di no, si parte dalla necessità che sia la donna a dimostrare che non vuole. Questa idea permette di togliere l’onere di resistenza dalla vittima, ma anche di alleggerire la vittimizzazione secondaria in fase di indagini ed accertamenti. Qual è l’onere di resistenza? È quello di evitare di farsi stuprare. Come se dipendesse dall’attività di chi resiste e non dall’azione di chi agisce».
Il rischio è che si finisca per riportare l’attenzione sempre e solo sulla vittima: «Perché non sei scappata? Perché non hai chiesto aiuto? Perché non hai gridato? Questa postura, in fase di indagini preliminari, permette ai pregiudizi e agli stereotipi di subentrare nel discorso a discapito delle donne. È una lettura della violenza sessuale accompagnata dai cosiddetti ‘miti dello stupro’. Il modello basato sul “no” agevola questa lettura”.»
«Basti pensare che in Italia non è mai stata realizzata una vera campagna nazionale contro la violenza sessuale e che non esiste un’educazione strutturata alla sessualità.» In materia di educazione sessuo-affettiva, nel nostro Paese, le istituzioni si mostrano in prevalenza contrarie. Il DDL Valditara, nel dicembre 2025, ha introdotto il divieto di percorsi di educazione sessuale nelle scuole primarie e ha imposto il consenso informato preventivo delle famiglie per le scuole medie e superiori.
In conclusione, Biaggioni rende note le sue speranze sul futuro della legge: «Auspico che ci sia la volontà di fermarsi e riflettere. La precedente legge ha impiegato vent’anni per arrivare all’approvazione. Non è pensabile rivoluzionare una disciplina così delicata in tempi rapidissimi. È necessario interrogarsi su quale sia il modo migliore per garantire un accertamento giudiziario efficace nelle indagini e nei processi: questo, a mio avviso, dovrebbe essere l’obiettivo centrale».