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Esclusiva

Luglio 1 2022
La pedofilia non è reato? Il codice penale risolve il dubbio

Un articolo apparso su ImolaOggi insinua il dubbio che in Italia non sia punita la pedofilia, ma è una fake news

Notizia: In Italia, secondo l’art. 609 quater del codice penale è legittimata la pedofilia

Su ImolaOggi, uno dei maggiori siti di disinformazione italiani secondo Bufale.net, è comparso un articolo dal titolo Atti sessuali con minorenne, pedofilia consentita dalla Legge?

Secondo quanto riportato dall’autore, il codice penale italiano legittimerebbe la pedofilia dopo che una riforma in materia penale sessuale avrebbe reso autonoma la fattispecie di atti sessuali con minorenne, non contemplandola quindi più come aggravante del reato di violenza sessuale.

Debunking

Per accreditare la propria tesi sulla presunta legittimità della pedofilia, l’autore dell’articolo di ImolaOggi riporta la c.d. Ratio Legis relativa all’articolo 609 quater che sanziona gli atti sessuali con minorenni:

«Con la riforma della materia penale sessuale, il legislatore ha riconosciuto come autonoma la fattispecie di atti sessuali con minorenne, prima considerata circostanza aggravata del reato di violenza sessuale, garantendo così adeguata tutela alla libertà individuale del minore nel compimento di atti sessuali (i grassetti sono dell’articolo di ImolaOggi, ndr.)».

Il riferimento alla c.d. Ratio Legis è tratto dalla pagina web Brocardi.it: il sito in questione non è una piattaforma ufficiale, ma è considerato affidabile dagli stessi professionisti poiché riporta il Codice Penale corretto e aggiornato e si premura di inserire anche le pronunce della Corte di Cassazione sulle singole fattispecie.

L’inciso è tuttavia utilizzato in modo erroneo: la c.d. Ratio Legis, desumibile dai lavori preparatori delle proposte legislative, manifesta le motivazioni per cui quella norma è stata introdotta. L’autore dell’articolo di ImolaOggi riporta l’intero periodo correttamente, ma senza specificare che quel paragrafo si riferisce a più di vent’anni fa, cioè al 1996, per giustificare l’introduzione, nel Codice Penale, dell’articolo 609 quater.

Prima di quella data, infatti, la violenza sessuale (punita dall’articolo 609 bis) presentava, come tutte le fattispecie di reato, determinate aggravanti: tra queste, l’aver commesso violenza sessuale con un minorenne. Con l’entrata in vigore del 609 quater, l’atto sessuale con minore è divenuto fattispecie autonoma di reato, e la condotta viene punita con le stesse pene – da 6 a 12 anni di carcere – dell’articolo 609 bis.

L’avvocato penalista Alessandro Artuso precisa che «gli atti sessuali con minorenni, dall’anno di introduzione dell’art. 609-quater c.p. (Legge n. 66 del 1996), è fattispecie autonoma di reato. In questo modo il legislatore ha inteso sanzionare una condotta diversa da quella di cui all’art. 609-bis c.p., che viene richiamata ai soli fini del trattamento sanzionatorio. Secondo la Corte di Cassazione, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di atti sessuali con minorenne non è la libertà di autodeterminazione dello stesso, perché non può esprimere nessun consenso, ma l’integrità fisio-psichica dello stesso nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità. Questo significa che il reato si configura indipendentemente dal consenso della vittima, non soltanto perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali. Di tutta evidenza appare, dunque, la sostanziale differenza con la fattispecie di violenza sessuale».

Violenza sessuale e atti sessuali su minorenni sono quindi due norme che esistono da molto tempo e che, nel Codice Penale, sono due figure distinte dal 1996. Da quella data, il nucleo della norma che punisce atti sessuali con minorenni non è stato toccato. Quando l’autore dell’articolo di ImolaOggi riporta la Ratio Legis non contestualizzandola e non approfondendone il significato, induce il lettore a credere che ci sia stata una riforma in materia penale sessuale recente: pur considerando che nel 2021 in Gazzetta Ufficiale è stata introdotta una nuova riforma, questa non tocca né il reato né la pena del 609 quater.

Dall’introduzione, nel 1996, dell’articolo sugli atti sessuali con minorenni non si può quindi dire che c’è stata una modifica normativa per cui oggi un atto sessuale di questo tipo sia consentito. «In più, ed è questo il punto più rilevante, il fatto che gli atti sessuali con minori sia una fattispecie autonoma è un elemento positivo perché proprio quella condotta viene punita addirittura con le stesse pene di una violenza sessuale. La pedofilia non è zona d’ombra del diritto anzi è punita molto chiaramente».

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